Con sentenza n. 18792 del 20 dicembre 2022 (dep. 4 maggio 2023), la quinta sezione penale della Corte di cassazione si è occupata del valore probatorio delle dichiarazioni rese dal fallito al curatore.
Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2004, n. 39001).
In questa prospettiva si è chiarito che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la...
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