Con sentenza n. 1171 del 12 febbraio 2025, la quarta sezione del
Consiglio di Stato ha affermato che, secondo una risalente, e largamente
acquisita, definizione dottrinale, l'incompetenza ricorre nel caso di
"violazione di quella norma di legge che determina l'assegnazione ai diversi
organi amministrativi della attribuzione di compiere determinati atti".
Si dice che un organo cade in quella disfunzione chiamata incompetenza
quando compie un atto che sarebbe legalmente valido solo se compiuto da un
altro organo (dello stesso o di altro ente). Reciprocamente, si dice che un
atto è viziato da incompetenza quando è compiuto da un organo diverso da quello
a cui per legge è riservato il potere di compiere validamente atti di quel
tipo.
Il vizio di incompetenza può derivare dal fatto che l’autorità ha esercitato una competenza che è propria di altro organo dello stesso ente (es: il Sindaco che si sostituisce al consiglio comunale) o ha esercitato una competenza che è...
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