Con sentenza n. 8504 del 4 ottobre 2022, la sesta sezione del
Consiglio di Stato ha affermato il decorso dei novanta giorni, nella
disposizione recata dall'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, è ricollegato
non già alla data di commissione della violazione, bensì al tempo di
accertamento dell'infrazione.
Si fa riferimento non alla mera notizia del fatto ipoteticamente
sanzionabile nella sua materialità, ma all'acquisizione della piena conoscenza
della condotta illecita, implicante il riscontro (allo scopo di una corretta
formulazione della contestazione) della sussistenza e della consistenza
dell'infrazione e dei suoi effetti. Ne discende la non computabilità del
periodo ragionevolmente occorso, in relazione alla complessità delle singole
fattispecie, ai fini dell'acquisizione e della delibazione degli elementi
necessari per una matura e legittima formulazione della contestazione (cfr.
Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2011, n. 26734 e 21 aprile 2009, n. 9454).
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