Con sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, L. 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non
prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con
il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente
convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando,
tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino
ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina,
né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.
Occorre premettere che ormai una larga maggioranza di ordinamenti europei riconosce ai detenuti spazi più o meno ampi di espressione dell’affettività intramuraria, inclusa la sessualità. Si ricordano i parlatori familiari (parloirs familiaux) e le...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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Gabriele Casartelli, Anna Lago