Con sentenza n. 2567 del 18 marzo 2024, la seconda sezione del
Consiglio di Stato è tornata sui poteri contingibili e urgenti attribuiti al
Sindaco.
Nel nostro ordinamento, a garanzia della sfera giuridico-patrimoniale dei consociati, vigono il principio di legalità ed il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi. Per tale ragione, le fattispecie nelle quali la legge ammette che un atto amministrativo possa avere contenuto atipico sono da ritenersi eccezionali e, per tali motivi, di stretta interpretazione. Nel caso dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Sindaco – che, presentando un contenuto atipico, rientrano in quest’ultima categoria – onde ulteriormente restringerne l’operatività, il T.U.E.L. prevede specifici requisiti per il relativo esercizio. Il provvedimento impugnato si basa sugli artt. 50 e 54, comma 2, D.L.vo n. 267 del 2000. Il comma 5 dell’art. 50 ora richiamato attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di...
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