La Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 27 maggio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma c.p., nella parte in cui non prevede che "Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla".
La pronuncia, sollecitata dal Tribunale di Firenze, valorizza in modo incisivo i principi di proporzionalità della pena (art. 3 Cost.) e di finalità rieducativa della sanzione penale (art. 27, terzo comma, Cost.), evidenziando l’irragionevolezza di una disciplina che, paradossalmente, impone un aumento obbligatorio di un terzo per la recidiva semplice, mentre lascia al giudice un margine di discrezionalità più ampio in caso di recidiva qualificata, pur più grave.
Pertanto, la Corte...
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