Con la sentenza n. 212 del 30 dicembre 2025, la Corte
costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma
2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di
giudice dell’udienza preliminare del magistrato che, quale componente del
tribunale del riesame o del tribunale dell’appello ex artt. 309 e 310 c.p.p.,
si sia pronunciato, in precedenza, su una misura cautelare personale nei
confronti dell’imputato per i medesimi fatti, qualora tale pronuncia abbia
riguardato aspetti non meramente formali del provvedimento cautelare.
La Consulta interviene così in modo significativo sulla
disciplina delle incompatibilità endoprocessuali, adeguandola all’evoluzione
strutturale e funzionale dell’udienza preliminare nel processo penale
ordinario.
La Corte valorizza la trasformazione dell’udienza preliminare in una vera e propria sede di giudizio sul merito dell’accusa, caratterizzata da poteri valutativi incisivi...
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