Con
ordinanza n. 22839 del 14 agosto 2024, la sezione tributaria della Corte di
Cassazione ha ribadito il principio di legittimità secondo cui, il chiamato
all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del de
cuius, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c.,
senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione
dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della
successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità
tributaria del de cuius, circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far
valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento (Cass. civ., sez. V,
n. 13639/2018; Cass. civ., sez. V, n. 24317 del 2020 negli stessi termini).
La pronuncia da ultimo richiamata ha chiarito, inoltre, che la circostanza che il contribuente si trovi nella qualità di chiamato impedisce all'avviso di liquidazione di assumere definitività ed efficacia preclusiva sul...
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