Con sentenza n. 156 del 2 dicembre 2024-3 gennaio 2025, la quinta
sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la disciplina
introdotta dalla legge cd. Cartabia, relativamente alla "forma
dell'impugnazione" (nella rubrica testualmente adottata nel codice
vigente), all'art. 581, comma 1-ter, applicabile ratione tempons nel caso di
specie – con la riforma in vigore dall'agosto del 2024 (art. 2, L. 9 agosto
2024, n. 114) tale norma è stata abrogata con decorrenza dal 25 agosto 2024 – pone(va)
la necessità che la proposizione dell'appello da parte del difensore
dell'imputato assente, fosse accompagnata dal deposito di elezione o
dichiarazione di domicilio.
L'interpretazione di tale disposizione normativa è stata, medio tempore, devoluta alle Sezioni Unite, che, chiamate a pronunciarsi sul «se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. – abrogata dalla L. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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