Con sentenza n. 36557 del 10 luglio-1° ottobre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1 ter, c.p.p., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU (Cass. pen., sez. II, 13 settembre 2023, n. 38442; conf. Cass. pen., sez. II, 28...
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