Con sentenza n.
21 del 20 febbraio 2024, la Corte Costituzionale ha affermato che, nel caso
dell’IRAP, il legislatore ha individuato quale nuovo indice di capacità
contributiva, diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il
valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.
L’imposta, che a suo tempo è stata introdotta nell’ordinamento per incrementare l’autonomia finanziaria delle regioni, sostituendo cinque preesistenti e diversificate forme di prelievo, trova quindi la sua specifica giustificazione nella manifestazione di una capacità produttiva derivante dal potere di organizzazione e coordinamento dei fattori della produzione. Questa grandezza, in quanto tale, prescinde dalla produzione di un reddito, al punto da poter colpire anche attività in perdita, purché si sia generato un valore aggiunto riferibile alle attività autonomamente organizzate. Inserendosi nel moderno filone di quelle imposte che assumono a loro...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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Filippo Marco Maria Bisanti