Con sentenza n. 11278 del 28 dicembre 2023, la quarta sezione
del Consiglio di Stato ha affermato che le cd. ordinanze libere o extra ordinem
sono una categoria che ha, oramai, guadagnato una ragguardevole estensione
applicativa.
Per fare fronte a situazioni non fronteggiabili attraverso
procedimenti tipizzati, la legge conferisce a determinate autorità poteri a
contenuto indeterminato, non prestabilito dalla legge, ma rimessi alla
valutazione discrezionale dell’organo amministrativo investito della gestione
emergenziale. Nello specifico sottosistema della protezione civile, le
ordinanze extra ordinem possono derogare alla disciplina di fonte primaria (nel
caso di specie all’art. 42 bis del Testo unico espropri).
Esse, come evidenziato dalla dottrina più autorevole, derogano non tanto al principio di nominatività, ma a quello di tipicità ovvero al principio della predeterminazione del contenuto dei provvedimenti amministrativi. Il carattere temporaneo delle...
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