Con sentenza n.
4613 del 9 gennaio-1° febbraio 2024, la quinta sezione penale della Corte di
Cassazione ha affermato che l'omissione del rinvio dell'art. 461 all'art. 581 c.p.p.
da parte del legislatore della riforma (D.L.vo 150/22) è coerente con il
sistema, con le differenze fra i due istituti, con l'evoluzione
giurisprudenziale nel senso del favor oppositionis.
Un richiamo implicito all'art. 581 c.p.p. si sostanzia in una applicazione analogica in peius delle cause di inammissibilità, al quale invece va applicato il principio di tassatività, con la conseguenza che detta causa di invalidità può essere ritenuta solo quando la espressa previsione o comunque la inequivoca formulazione della norma lo consentono (Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 1994, n. 4354; sulla tassatività delle cause di inammissibilità dell'impugnazione previste dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. a, D.L. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Cass. pen., sez. VI, 28...
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