Con
sentenza n. 621 del 6 agosto 2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per
la Regione Siciliana ha affermato che è noto che, nelle gare pubbliche di
appalto, vige la regola della immodificabilità dell’offerta economica, mentre
le singole voci di costo che la compongono possono essere modificate per
sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi, o
per originari comprovati errori di calcolo, o per altre plausibili ragioni (tra
tante, Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; Cons. Stato, sez. V, 28
febbraio 2020, n. 1449; Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2019, n. 4400; Cons.
Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 171; Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2017, n.
4680).
Il limite a una siffatta rimodulazione è costituito dalla carenza di una valida giustificazione, che concretizza la possibilità che l’operazione sia fittizia, ovvero effettuata al solo scopo di “far quadrare i conti”, mantenendo fermo il prezzo complessivo offerto e al contempo...
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