Con sentenza n. 36246 del 30 giugno-30 agosto 2023, la prima sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di misure di prevenzione, ha richiamato la fondamentale decisione delle Sezioni Unite, 25 marzo 1993, n. 6, Tumminelli, Rv. 194063, che ha affermato il principio, per cui «La sola condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma. Ne consegue che, una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto». Tale principio è stato completato e precisato da un successivo intervento del massimo Consesso nomofilattico, che ha statuito: «La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è...
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