Con ordinanza n. 29908 del 20 novembre 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, com’è noto, nei giudizi che si svolgono secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass. civ., sez. I, 30 novembre 2020, n. 27234; Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2012, n. 5876; Cass. civ., sez. I, 27 maggio 2005, n. 11319). Proprio con riferimento alle ipotesi in cui sia dedotta la violazione del contraddittorio, e la conseguente lesione del diritto di difesa, è intervenuta di recente una importante statuizione delle Sezioni Unite (v. Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2021, n. 36596, riguardante il caso in cui la decisione sia assunta prima...
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