Con sentenza n. 25 del 20 febbraio 2023,
la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
206-bis, comma 1, D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento
militare), introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. a), D.L.vo 26 aprile 2016,
n. 91 (Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio
2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244), nella parte in cui autorizza la sanità militare a
imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi
vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa.
L’art. 206-bis, comma 1,
cod. ordinamento militare non adempie alla necessità che sia «determinato»,
come richiede l’art. 32, comma 2, Cost., il trattamento sanitario da imporre.
Non sfugge alla Consulta che al legislatore, esattamente come consente la riserva di legge relativa prescritta dalla disposizione...
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