Con sentenza n. 33352 del 3 settembre 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che le indagini difensive possono trovare ingresso nel processo penale in quanto alla mancanza del contraddittorio nel momento di acquisizione della prova sopperiscano le modalità e il rispetto dei limiti specificamente contemplati dall'art. 391-ter c.p.p. per la loro formazione, volti ad assicurare la certezza dell'epoca in cui sono state rilasciate (lett. a), la certezza della loro provenienza così come del soggetto che ne fa richiesta (lett. b), la consapevolezza, acquisita dagli avvertimenti ricevuti dal difensore, da parte dei dichiaranti delle finalità perseguite attraverso le loro dichiarazioni, dei divieti, degli obblighi, delle facoltà e delle responsabilità penali ad esse collegate (lett. c) e la conoscenza dei fatti sui quali vertono le dichiarazioni (lett. d), cui deve accompagnarsi la relazione dell'attività svolta in osservanza alle suddette...
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