In tema di interpretazione della domanda, la seconda Sezione civile della
Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26071/2026, depositata il 1° ottobre
2026, ha rigettato il ricorso di un ex marito che rivendicava la proprietà di
un immobile intestato all’ex moglie, affermando che, quando il giudice di
merito qualifica la domanda come accertamento di un’interposizione fittizia e
non di un’intestazione fiduciaria, chi lamenta la mancata ammissione delle
prove sul patto fiduciario deve anzitutto censurare quella interpretazione, che
costituisce autonoma ratio decidendi, con il vizio specifico previsto
dall’art. 360 c.p.c.
L’attore aveva convenuto in giudizio l’ex coniuge sostenendo che l’appartamento a lei intestato fosse stato acquistato, ristrutturato e arredato esclusivamente con il suo denaro, e chiedendo che ne fosse dichiarata la proprietà in suo favore o disposto il trasferimento, oltre alla restituzione del bene e degli arredi e a un’indennità...
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