Con ordinanza n. 33076 del 18 dicembre 2024, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che «per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività» di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972 «l'imposta si applica sulla stessa base imponibile» dell'imposta sugli intrattenimenti. L’imposta, inoltre, «è riscossa con le stesse modalità̀ stabilite per quest'ultima» e «per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti». È anche previsto che «le singole imprese hanno la facoltà̀ di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario». L’interpretazione giurisprudenziale della Corte (cfr. Cass. civ. 17 gennaio 2019, n. 1166) è nel senso che in tema di imposte sugli intrattenimenti l'IVA dev’essere determinata forfettariamente, ai sensi dell'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972,...
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