Con ordinanza n. 3062 del 7 febbraio 2025, la sezione tributaria
della Corte di Cassazione ha affermato che, in forza del disposto di cui al D.L.
4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248, è
previsto che «[a]i fini dell'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio che, a seguito dell'entrata in vigore di...
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