Con
sentenza n. 15639 del 5 giugno 2023, la sezione tributaria della Corte di
Cassazione ha ricordato che la non imponibilità contemplata dall'art. 8, comma
1, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si differenzia dalle ipotesi
previste dalle lett. a) e b) della medesima norma, le quali concernono la
sussistenza del debito iva o, meglio, la sua insussistenza: con la lett. c) il
legislatore ha scelto di configurare come non imponibili le operazioni ivi
elencate che altrimenti lo sarebbero, sicché la non imponibilità in quel caso
non riguarda la sussistenza del debito iva (né la relativa responsabilità,
principale o solidale), bensì la esecutività di esso. E ciò in ragione della
possibilità dell'estinzione satisfattiva di quel debito mediante compensazione
con i crediti iva dell'esportatore abituale.
Il legislatore considera quindi non imponibili - sebbene si tratti di merci o prestazioni di servizi destinate a entrare o ad essere eseguite nel...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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