Con ordinanza n. 26009 del 4 ottobre 2024, la sezione tributaria della
Corte di Cassazione ha affermato che, per costante giurisprudenza della Corte
di Giustizia, la base imponibile IVA comprende tutto ciò che costituisce il
corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi.
A tal fine è necessario che la cessione di beni o la prestazione di servizi sia effettuata a titolo oneroso, ossia che esista un nesso diretto tra i beni o le prestazioni scambiati e che il valore del bene o della prestazione fornita in cambio possa essere espresso in denaro in termini di sinallagma (corrispettività, ovvero controvalore effettivo) tra prestazione resa e compenso ricevuto (CGUE, 4 luglio 2024, C-179/23, Credidam, punto 36; CGUE, 4 luglio 2024, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, C-87/23, punto 26; CGUE, 8 maggio 2024, C-241/23, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, punto 23;...
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