Con sentenza n. 18377 del 5 luglio 2024, la sezione
tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio
secondo cui, qualora da una certa data un'imposta non sia più dovuta, ma lo
resti per il periodo precedente, non si verifica alcuna abolitio criminis, la
quale richiede la radicale eliminazione del presupposto impositivo. Se, dunque,
l'imposta continua a essere dovuta per il periodo antecedente all'intervento
normativo che l'ha poi esclusa, per quel periodo sono dovute anche le sanzioni
(cfr. in materia di successione dell'IRAP all'ILOR (Cass. civ. nn. 8717/03,
25053/06, 21168/08, 17981/12, 16610/15; al subentro di un aspetto della
disciplina dell'IMU a quella dell'ICI, Cass. civ. nn. 8554 e 8555/16).
La questione si pone con riferimento alla modifica di una norma tributaria estranea alla sanzione, con innalzamento della soglia di compensabilità (plafond). L’interrogativo sulla misura in cui questa modifica incida retroattivamente sulla...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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