Con sentenza n. 38617 dell’11 giugno-21 ottobre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 c.p., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovvero la formulazione di un giudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto, con specifico riferimento alla commissione di reati. Detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e 208 c.p. – nonché dell'art. 679 c.p.p., che attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza – anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso di un determinato di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della misura impone di attualizzare il giudizio di pericolosità sociale. La discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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