Con ordinanza n. 24402
del 5 agosto 2022, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito
il principio secondo il quale, qualora l'accertamento effettuato
dall'Amministrazione finanziaria si fondi, come nella specie, su verifiche di
conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto,
secondo l'art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli
elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere
della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova
non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi
desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni
imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 22179/2008, 18081/2010,
15857/2016, 4829/2015).
Ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del...
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