Con sentenza n. 9205 del 18 novembre 2024, la sesta sezione del
Consiglio di Stato ha affermato che costituisce oramai principio consolidato
che la domanda di accesso:
a) debba riferirsi a specifici documenti esistenti, senza che possa
implicare alcuna attività di elaborazione di dati;
b) debba essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse, di
cui il richiedente deve essere portatore;
c) non possa essere uno strumento di controllo generalizzato
dell'operato della P.A.;
d) non possa assumere il carattere di una indagine o di un controllo
ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici.
Come ribadito di recente da Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1295, sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti...
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