Con sentenza n. 537 del 24 gennaio 2025, la seconda sezione del
Consiglio di Stato è intervenuta in tema di accesso difensivo.
L’art. 22, L. n. 241 del 1990 al comma 2 qualifica l’accesso ai documenti amministrativi, “attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse”, quale “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”. Al comma 1 definisce il “diritto di accesso” come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” (lettera a); gli “interessati” “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”( lettera b); “controinteressati” “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili...
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