Con sentenza n. 10508 del 31 dicembre 2024, la quinta
sezione del Consiglio di Stato ha affermato che l’ACI rientra tra gli enti
individuati dall’art. 2, comma 2 bis, D.L. n. 101/2013. In base a quanto
previsto dalla L. n. 70/1975, c.d. legge sul parastato, l’ACI è pacificamente
classificato quale ente pubblico non economico a base associativa, essendo
costituito da una federazione di Automobil Club. Come tale, altrettanto
pacificamente, rientra tra le amministrazioni soggette al D. L.vo 165/2001.
L’ACI, avendo base associativa, rientra tra gli enti che sono tenuti ad applicare, in materia di finanza pubblica, solo i principi generali: tale assunto si fonda sulla previsione di cui all’art. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 101/2013, che, nella versione vigente sino al 2023 stabiliva che “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative...
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