Con sentenza n. 9955 del 30 gennaio-12 marzo 2025, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato, in linea con la giurisprudenza prevalente, che, ai fini dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso, devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e significatività, e quindi idonei ad escludere che la condotta del teste sia frutto non di una pressione subita da terzi, ma della sua adesione a modelli devianti, tesi ad anteporre la cura dei propri interessi illeciti rispetto al dovere di testimonianza davanti all'Autorità giudiziaria (Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2021,...
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