Con sentenza n. 29017 dell’11 maggio 2023 (dep. 5 luglio 2023), la seconda sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito il principio consolidato in giurisprudenza, secondo il quale, in relazione alla sussistenza degli elementi per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, lo standard probatorio non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma nel contempo non è neppure necessaria una prova "b.a.r.d., al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna, essendo sufficiente che detti elementi di "induzione" siano connotati da precisione, obiettività e significatività.
Non è dunque superfluo ricordare, in riferimento ai criteri di valutazione del presupposto di legge di cui all'art. 500, comma 4 del codice di rito, che la previsione derogatrice al principio costituzionale del contraddittorio (art. 111, comma 5, nella parte in cui...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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