Con sentenza n. 43849 del 16 ottobre-29 novembre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che l'art. 41-bis Ord. pen. prevede la sospensione dell'applicazione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario, qualora sussistano gravi motivi di sicurezza pubblica, nei confronti di detenuti condannati per delitti di associazione di tipo mafioso o commessi per agevolare analoghe associazioni, al fine di evitare il mantenimento o il ripristino dei collegamenti con le associazioni stesse. Una delle restrizioni specificamente stabilite è il divieto di consegna di beni durante i colloqui autorizzati, di fatto stabilito dall'art. 41-bis, comma 2-quater, 7 Ord. pen. nella parte in cui prescrive che i colloqui si svolgano «in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti», e regolato dalla circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 02/10/2007. L'art. 7 della circolare, infatti, autorizza il detenuto ad acquistare oggetti e generi alimentari...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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