Con sentenza n. 3 del 13 marzo 2025, l’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato ha affermato che “l’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato II al c.p.a.,
nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 813, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, trova applicazione anche in relazione ai
ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025”.
Prima dell’entrata in vigore della L. 30 dicembre 2024, n. 207, l’art. 13-ter dell’allegato II al codice del processo amministrativo disponeva: - al comma 1, che “le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato” (si veda in proposito il d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167); - al comma 3, che il menzionato decreto determinasse “i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti”; - al comma 5, che “Il giudice è tenuto a esaminare tutte le...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale