L'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, con sentenza n. 4 del 22 marzo 2024, si è espressa in
ordine alla ammissibilità della prassi della sospensione c.d. impropria nel
giudizio amministrativo, affrontando altresì la questione della natura di
quest’ultima nel caso in cui essa sia da ritenersi ammissibile, e cioè se, nel
caso in cui in un giudizio amministrativo sia disposta una sospensione c.d.
impropria, in attesa che la Corte di giustizia UE si pronunci su un rinvio
pregiudiziale ex art. 267 del TFUE sollevato su medesima questione in un altro
giudizio, si abbia una sospensione in senso tecnico, con la conseguenza che la
prosecuzione del giudizio è subordinata necessariamente all’impulso di parte,
ovvero una situazione differente, di mero rinvio della causa, tale da non
giustificare l’applicazione dell’art. 80, comma 1, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104
(Codice del processo amministrativo).
Nel processo amministrativo la sospensione del processo è...
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