Con la sentenza n. 36949 del 28 giugno-4 ottobre 2024, la prima sezione
penale della Corte di Cassazione è intervenuta in merito all’ambito applicativo
dell’istituto della revisione.
L'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. stabilisce che «la revisione può essere richiesta se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale». Il nucleo della prospettazione del ricorrente si rinviene nell'affermazione secondo cui «affermare la illegittimità o illegalità della prova significa (...) statuire un fatto processuale da cui deriva che il fatto storico-materiale, ricostruito esclusivamente o essenzialmente sulla base di quella prova o di quella tipologia di prove, non poteva essere accertato in base ad esse». Un orientamento giurisprudenziale propone una lettura estensiva nella nozione di «fatti stabiliti...
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