Con sentenza n. 8972 dell’11 novembre 2024, la sesta sezione
del Consiglio di Stato ha esaminato la questione della applicabilità del
rimedio di cui all’art. 112, comma 3, c.p.a. nei casi in cui la spettanza del
bene della vita non sia affermata direttamente dalla sentenza ma derivi dalla
successiva attività amministrativa.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che l’azione di risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a. risulta esperibile nei casi di impossibilità o mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o di sua violazione o elusione. Secondo la Plenaria, il danno connesso all’impossibilità di ottenere l’esecuzione in forma specifica del giudicato si configura – nell’ambito degli appalti pubblici – in ragione dell’eventuale ultimazione dei lavori, che vanifica l’aspettativa di ottenere il contratto controverso e rende oggettivamente impossibile l’esecuzione in forma specifica del...
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