Con ordinanza n. 2270 del 31 gennaio 2025, la sezione tributaria
della Corte di Cassazione è intervenuta sulla portata applicativa dell’art. 11,
comma 1, lett. a), D.L.vo n. 446 del 1997 che, così come modificato dalla L.
27 dicembre 2006, n. 296, esclude dal beneficio fiscale della deduzione ai fini
IRAP di alcune poste relative al costo del lavoro, le «imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,
delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti».
Ai fini dell'esclusione del beneficio, debbono concorrere i presupposti di legge dell’attività in "concessione" e della "tariffa" remunerativa. In ordine al primo requisito, la Suprema Corte ha già avuto occasione di precisare (vedi da ultimo Cass. civ. n. 19569/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata; conf. Cass. civ. n. 22695/2023) che, in tema di IRAP, poiché...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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