on sentenza n. 13373 del 15 maggio 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la contestazione circa la corrispondenza del precetto intimato in concreto intimato al modello paradigmatico di tale atto disegnato dalla legge è denuncia di un vizio formale di un atto (che, pur di natura stragiudiziale, è) indefettibilmente prodromico all’esecuzione forzata: essa, dunque, integra un’opposizione agli atti esecutivi.
In ordine quest’ultimo rimedio, la Suprema Corte, con intento dichiaratamente nomofilattico, ha di recente ribadito con definitiva enunciazione il principio, di tenore assolutamente generale, per cui l’opposizione agli atti esecutivi, con cui si lamenti un mero vizio del processo, è di regola inammissibile, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio incidente...
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