Con sentenza n. 1295 del 18 febbraio 2025, la terza sezione del Consiglio di Stato ha ribadito le considerazioni già espresse con le pronunce n. 3973 del 2022, n. 5624 del 2022 e, più di recente, n. 10340 del 2024, più autorevolmente avallate dall’Adunanza Plenaria con le decisioni nn. 7 e 8 del 2023, secondo le quali: l’art. 34-bis, D.L.vo n. 159/2011, al comma 6, pur affermando la necessità del previo ricorso al giudice amministrativo per l’impresa che voglia chiedere il controllo giudiziario, non subordina la sua perdurante efficacia alla continuità della pendenza del giudizio amministrativo: “nessuna disposizione di legge impone che sia necessaria la perdurante pendenza del giudizio amministrativo affinché sia esaminata o decisa l’istanza di controllo giudiziario o affinché perdurino gli effetti della pronuncia di accoglimento del Tribunale di prevenzione” sicché, qualora si dovesse accedere ad una tesi di segno contrario, “si affermerebbe una...
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