Con sentenza n. 10516 del 31 dicembre 2024, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha richiamato i principi stabiliti dalla sentenza n. 10 del 2019 dell’Adunanza plenaria, confermati dalla decisione n. 3 del 2021, secondo cui “può ritenersi pacifico che le misure introdotte nel 1997, ed ora disciplinate dagli artt. 239 e ss. del codice di cui al D.L.vo n. 152 del 2006, hanno nel loro complesso una finalità di salvaguardia del bene ambiente rispetto ad ogni evento di pericolo o danno, nelle quali è assente ogni matrice di sanzione rispetto al relativo autore. … tali misure non appartengano al «diritto lato sensu punitivo», sebbene per esse sia imprescindibile un accertamento di responsabilità (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., ord. 13 novembre 2013, nn. 21 e 25), ma si collocano invece nel tessuto connettivo formato dalla normativa ora menzionata. […]. Pertanto, [...] non vi è luogo nel caso ora descritto ad alcuna retroazione di istituti...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale