Con
ordinanza n. 23565 del 3 settembre 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione
ha esaminato la portata applicativa dell’art. 127-ter c.p.c. che, regolando la
trattazione c.d. cartolare attraverso forme «in sostituzione dell’udienza», ha
previsto appunto che al posto dell’udienza le parti possano partecipare al
processo mediante un atto scritto contenente «le sole istanze e conclusioni»;
tale atto, nella fictio normativa, ha il valore di partecipazione a
quell’udienza.
La questione affrontata, in particolare, è se una nota che non contiene espressamente “istanze e conclusioni”, come previsto dall’art. 127-ter c.p.c., sia idonea a realizzare la fictio impostata dalla norma; anche perché, ai sensi dell’art. 127-ter, comma 4, c.p.c., se nessuna delle parti provveda al deposito di tali note, coerentemente con la fictio normativa, va assegnato altro termine per analoghe note o fissata udienza, in analogia a quanto accade in caso di mancata...
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