Con sentenza n. 9204 del 18 novembre 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che tra i presupposti per il rilascio della licenza, in applicazione dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 (recante Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale), rientra l’“assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali”, nel senso che, “in particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool”, costituendo “altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci”. La disposizione normativa esclude, pertanto, la possibilità di ottenere la licenza di porto d’armi – ammessa a determinate condizioni in deroga al divieto sancito in via generale dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4,...
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