L’art. 2,
L. 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che, ove il procedimento consegue
obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo con un provvedimento
espresso e, nei casi in cui disposizioni di legge o altri provvedimenti
previsti per legge non prevedano un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
Il comportamento amministrativo che si concreta nel mancato esercizio del potere nei termini stabiliti dalle norme, laddove l’esercizio dello stesso sia obbligatorio e la legge non vi attribuisca un significato provvedimentale, costituisce una violazione alla quale l’ordinamento fa conseguire determinati obblighi a tutela del titolare della posizione giuridica coinvolta e determinate responsabilità per l’amministrazione inerte. L’inerzia...
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