Con ordinanza
n. 23957 del 7 agosto 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che l’istanza di distrazione delle spese non costituisce la
domanda introduttiva di uno speciale procedimento, disciplinato dall’art. 93
c.p.c., nel quale l’avvocato antistatario assume la veste di parte così da
essere poi legittimato a dolersi della relativa irragionevole durata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, 25 ottobre 2017, n. 25247; Cass....
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