Con ordinanza n. 7942 del 20 marzo 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito l’indirizzo interpretativo, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. civ....
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale