Con ordinanza n. 9214 dell’8 aprile 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il diritto spettante al correntista di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, D.L.vo n. 385 del 1993 (T.U.b.), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a (semplice) condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (v. Cass. civ., sez. I, n. 24641-21, Cass. civ., sez. I, n. 9082-23). La richiesta non necessariamente deve essere stragiudiziale (v. Cass. civ., sez. I, n. 23861-23), visto che ciò non è previsto dalla legge. Quel che conta, per la legittimità dell’ordine di esibizione, è che siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di...
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