Con
ordinanza n. 25711 del 26 settembre 2024, la prima sezione civile della Corte
di Cassazione ha affermato che è senz’altro ammissibile, prima della chiusura
del conto, l’azione volta all'accertamento giudiziale della nullità delle
clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato
delle appostazioni illegittime, posto che il correntista ha un interesse
giuridicamente apprezzabile al conseguimento di un risultato utile e non
attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il
futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione
dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una
volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr.
Cass. civ. n. 21646 del 2018).
Per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente ad un tale accertamento non basta, però, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito o, come nella...
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