Con ordinanza n. 7056 del 9 marzo 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, intervenendo in materia di
successioni, ha esaminato l’errore sul motivo quale causa di annullamento del
testamento.
L'errore sul motivo, assunto dall'art.
624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, è
quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa
abbia fatto il testatore, nel suo libero ed insindacabile apprezzamento circa
l'importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue
personali vedute ed aspirazioni ed ai fini perseguiti dal testatore nel dettare
le sue ultime volontà (Cass. civ. n. 1950/1962; n. 2152/1966; n. 2132/1971).
Tale soggettiva valutazione della realtà
obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante (Cass. civ. n.
7178/2018).
Perché si possa parlare di motivo erroneo, tale da rendere nulla a norma dell'art 624 c.c. la disposizione testamentaria, è necessaria la...
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