Con sentenza n. 9664 del 3 dicembre 2024, la quinta sezione
del Consiglio di Stato ha ricordato che l’art. 94, comma 2, D.L.vo n. 36 del
2023 prevede che è causa di esclusione dalla gara «la sussistenza, con
riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia […]».
Corrispondente causa di esclusione si rinviene nella lettera d’invito. Al riguardo, l’art. 84, D.L.vo n. 159 del 2011 individua la «comunicazione antimafia» e la...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale