Con sentenza n. 17747 del 27 giugno 2024, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha esaminato la portata applicativa del comma 1 dell’art. 10 TUIR, il quale dispone che “dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formalo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente…”. La lettura restrittiva, secondo la quale l’indeducibilità degli oneri nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, che rende quegli oneri deducibili dal reddito complessivo, deve intendersi come indeducibilità di fatto e non di diritto, non ha basi di diritto positivo, ed anzi si scontra non solo con la lettera della legge, ma anche con la considerazione che le norme sulla determinazione del reddito complessivo sono norme di chiusura dell’ordinamento delle imposte dirette: solo dalla determinazione del reddito complessivo si giunge al computo dell’imposta lorda e,...
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Gabriele Casartelli, Anna Lago